FGas e Covid19: le novità e le cose da sapere

8 maggio 2020 / Giordano Cattelan

CATEGORIA: Aria ed Emissioni

Gli impianti refrigeranti fissi e portatili, ma anche i soli climatizzatori estivi che utilizziamo abitualmente nelle nostre case, contengono quantitativi più o meno significativi di gas refrigeranti fluorurati (HFC o FGas) “ad effetto serra” ovvero gas che influiscono sui cambiamenti climatici.

Da gennaio 2015 è in vigore il nuovo Regolamento europeo sui gas fluorurati ad effetto serra (FGas) n. 517/2014 che conferma l’obbligo per i cittadini di far eseguire da persone o aziende certificate i controlli periodici di verifica delle perdite di gas refrigerante delle proprie apparecchiature fisse (non montate su mezzi di trasporto) di climatizzazione estiva.

Tali obblighi si applicano anche a quelle aziende che, oltre ad avere impianti per la climatizzazione di locali e uffici, dispongono anche di impianti di refrigerazione a servizio del proprio ciclo produttivo.

Il 9 gennaio 2019 è stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il suddetto Regolamento (UE) n. 517/2014 e abroga i precedenti decreti, confermando l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati ed abolendo la dichiarazione FGas annuale da inviare entro il 31 maggio di ogni anno riferita alle attività svolte nell’anno precedente. Tale dichiarazione è sostituita a partire dal 24 settembre 2019 con una trasmissione delle informazioni Fgas alla banca dati ISPRA entro 30 gg dall'effettuazione degli interventi.

Novità Covid-19

In merito all'effettuazione degli interventi sugli impianti in questo periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 è intervenuta la Circolare n. 24526 del Ministero dell'Ambiente del 6 aprile 2020 che fornisce indicazioni e chiarimenti ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall'articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “DL Cura Italia”, nel campo degli obblighi di controllo e relativa comunicazione alla Banca Dati nazionale.

Secondo la Circolare MATTM la sospensione dei termini prevista dall'articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non può essere applicata ai termini per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori che dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l'impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese) e/o sia dimostrabile l'assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID-19.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli invece la Circolare specifica che la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 compresi, e riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.

Dopo questa breve premessa sulle novità in termini di controlli e comunicazione dati ai tempi del Coronavirus, vogliamo dunque spiegare quali siano le cose importanti a cui prestare attenzione circa la  manutenzione di macchine refrigeranti…ma anche di semplici climatizzatori!

Le sanzioni possono essere molto salate.

Ecco quattro punti fondamentali che abbiamo raccolto dalla nostra esperienza in questo campo.

Le cose da sapere

1. La conversione da kg F-Gas a ton CO2 equivalenti

Il precedente Regolamento CE n. 842/2006 prevedeva l’obbligo della tenuta del Registro dell’apparecchiatura e di verifica periodica delle perdite di gas refrigerante per ciascun impianto con quantitativi di gas refrigeranti superiori ai 3 kg.

Oggi le soglie minime di carica refrigerante oltre le quali scattano le prescrizioni del nuovo regolamento (tenuta registro e controllo delle perdite) vengono espresse non più in kg ma in Tonnellate equivalenti di anidride carbonica (Ton CO2 eq):

Dalla soglia dei 3 kg (6 kg per le apparecchiature ermeticamente sigillate) si è passati alle 5 Ton CO2 eq (10 Ton CO2 eq per le apparecchiature ermeticamente sigillate).

E' quindi necessario convertire le quantità di idrofluorocarburi (HFC) emessi in Tonnellate equivalenti di anidride carbonica considerando il diverso potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei singoli gas ad effetto serra, tra cui i più diffusi e utilizzati nelle apparecchiature fisse di climatizzazione sono l’R-407C, l’R-410A e l’R-134a.

La conversione prevede di moltiplicare la quantità di refrigerante (espressa in kg) per il suo GWP e dividere per 1000, ottenendo così le Ton CO2 eq. Di seguito una tabella esemplificativa con alcune tipologie di gas:

tabella conversioni co2 equivalenti

2. I controlli periodici

I controlli periodici per la prevenzione di perdite di FGas sono obbligatori per apparecchiature contenenti quantitativi di gas refrigerante ad effetto serra (HFC – carica di refrigerante) pari o superiori a 5 Ton CO2 eq o 10 Ton CO2 eq se ermeticamente sigilliate. Un sistema fisso di rilevamento delle perdite è obbligatorio solo per Q > 500 Ton CO2 eq.

Di seguito si riportano le frequenze dei controlli in funzione della carica di refrigerante.

tabella-frequenza-controlli-f-gas.png

3. La qualifica dell’impresa e del tecnico preposto

L’azienda per cui il tecnico preposto svolge le proprie funzioni ottiene l’abilitazione all'esercizio tramite la registrazione al registro delle imprese (D.P.R. 581/95) o all’Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 443/85).

Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti devono presentare la dichiarazione di inizio attività (L. 241/90), cui segue un certificato di riconoscimento.

Per poter intervenire sul circuito frigorifero (installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento), per controllare le perdite e recuperare gli FGas, il tecnico deve possedere, non solo i requisiti professionali del D.M. 37/08 di cui prima, ma anche la certificazione FGas con relativo numero di patentino. Le persone o aziende certificate a livello nazionale sono consultabili al link: http://www.fgas.it/.

Si ricorda che, al termine dei lavori di installazione di un impianto di refrigerazione, previa effettuazione delle verifiche, l'impresa deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, mentre, al termine dei controlli periodici, è bene che il tecnico rilasci anche il certificato di taratura dello strumento di ricerca delle fughe.

4. La trasmissione delle informazioni FGas

A partire dal 25 settembre 2019, l’impresa certificata ovvero, la persona certificata, comunica per via telematica alla Banca dati FGas nazionale gestita delle Camere di Commercio, al link http://www.fgas.it/, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di:

  1. installazione delle apparecchiature;
  2. primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  3. smantellamento delle apparecchiature,
le informazioni previste dall’articolo 16 del DPR n. 146/2018.

Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.

Nello specifico ogni volta che verrà effettuato un intervento di manutenzione, controllo perdite o riparazione il tecnico certificato dovrà registrare l'intervento entro 30 giorni nella banca dati della Camera di Commercio, comunicando questi dettagli:

  • data, se disponibile, e luogo di installazione;
  • anagrafica dell’operatore;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • codice univoco di identificazione (matricola) dell’apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
  • data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
  • quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull'apparecchiatura;
  • eventuali osservazioni.

E’ inoltre previsto che gli operatori delle apparecchiature possano verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati e possano scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

Tale possibilità permette agli operatori di avere l’attestazione delle attività svolte sulle proprie apparecchiature in seguito all'abolizione dell’obbligo di tenuta del registro cartaceo che si doveva mantenere presso l’operatore stesso.

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Giordano Cattelan
AUTORE

Giordano Cattelan

In Nexteco mi occupo di gestione ambientale nell'industria e nelle infrastrtture