I diversi tipi di contratto
All’interno della categoria dei contratti agrari si distingue tra contratti di scambio, o a natura commutativa, e contratti di natura associativa. Nei primi, il proprietario cede il godimento del fondo in cambio di un corrispettivo, nei secondi, invece, la responsabilità della gestione dell’attività agricola ricade sia sul proprietario, che concede il godimento del fondo, sia sul concessionario che apporta la propria capacità lavorativa.
Tra i contratti di scambio ricadono:
- l’enfiteusi, ossia il diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, secondo il quale, il titolare, l’enfiteuta, ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario un canone annuo in denaro o in derrate;
- l’affitto di fondi rustici, quale speciale forma di affitto posta dalla legge L. 567/62 a tutela dell’affittuario. Elementi fondamentali della normativa sono i bassissimi canoni di affitto e un lungo termine di durata di tali contratti;
- l’affitto a coltivatore diretto, la cui posizione è maggiormente tutelata in termini di concessione di proroghe e di diritto di prelazione in caso di vendita.
Tra i contratti di natura associativa, invece, troviamo:
- la colonia parziaria, contratto agrario in cui il concedente e uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse, dividendone i prodotti e gli utili;
- la mezzadria, ossia l’associazione per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividere a metà i prodotti e gli utili, anche in proporzioni diverse;
- la sòccida, contratto col quale il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, allo scopo di ripartire l’accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili che ne derivano.
La politica ambientale della condizionalità
I moderni contratti agrari non prevedono solo l’obbligo di conservare, mantenere, e restituire ogni cosa al termine dell’affittanza nello stesso stato di consegna, ma introducono anche un insieme di regole per una gestione dell’azienda agricola rispettosa dell’ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati; si tratta del concetto di “condizionalità”.
La condizionalità è uno strumento della PAC – Politica Agricola Comunitaria, che, attiva dal 2005, si articola in una serie di impegni, definiti dagli “Atti” e dalle “Norme”, presenti negli allegati II e III del Regolamento CE 73/09, riguardanti rispettivamente i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).
La condizionalità è uno degli aspetti della PAC che più si armonizza con il concetto di azienda multifunzionale, generatrice di beni pubblici ambientali e sociali, oltre che di derrate agricole. In questo senso, si presta particolare attenzione a coltivare il terreno secondo le regole della moderna tecnica agraria, mantenendolo costantemente ad un buon livello di produttività e rispettandone le specifiche condizioni locali. Allo stesso tempo, si deve avere un occhio di riguardo per il paesaggio, preservandone gli elementi caratteristici, come, ad esempio, i terrazzamenti.
In Italia, l’applicazione del sistema della Condizionalità è stato affidato all’AGEA come Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori, incaricati questi ultimi di eseguire i controlli ed applicare le sanzioni sui pagamenti agricoli, nei casi in cui siano riscontrate non conformità.
Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità, promosso da AGEA nel corso degli ultimi due anni, ha l’obiettivo di “mettere a sistema” la condizionalità, implementando i complessi regolamenti comunitari e trovando modi di comunicazione e scambio di dati all’interno dell’articolato mondo delle competenze nazionali e regionali degli ambiti dell’ agricoltura, dell’ ambiente e della salute.
COME GESTIRE CORRETTAMENTE UN’AZIENDA MULTIFUNZIONALE?