5 cose da sapere sui RAEE

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivano da quei macchinari per un corretto funzionamento necessitano di corrente elettrica o campi elettromagnetici. Si considerano in questo caso le apparecchiature che sono state progettate per essere usate con una tensione inferiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
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I RAEE rappresentano un problema rilevante dal punto di vista ambientale poiché, nonostante siano per la maggior parte composti da materiali recuperabili quali, metalli, vetro, plastiche ecc., essi possono contenere anche sostanze tossiche pericolose e non biodegradabili, che li rendono inadatti allo smaltimento in discarica o in impianti di incenerimento.

Ecco quindi alcune cose da sapere per una corretta gestione dei RAEE.

Tipologie di AEE e RAEE

Si intendono Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, le apparecchiature di cui sopra, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

  1. Grandi elettrodomestici;
  2. Piccoli elettrodomestici;
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
  4. Apparecchiature di consumo;
  5. Apparecchiature di illuminazione;
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
  7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
  8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti);
  9. Strumenti di monitoraggio e controllo;
  10. Distributori automatici.

I RAEE vengono a loro volta suddivisi in due grandi categorie:

  • RAEE domestici, utilizzati nelle case o per usi assimilabili;
  • RAEE professionali, provenienti da attività economiche o amministrative.

La normativa individua inoltre 5 raggruppamenti di rifiuti, a seconda della loro tipologia e in base alle tecnologie necessarie al loro corretto trattamento:

  • R1 – freddo e clima (frigoriferi, condizionatori e scalda-acqua);
  • R2 – grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura, ecc.);
  • R3 – tv e monitor;
  • R4 – piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e altro;
  • R5 – sorgenti luminose.

La normativa di riferimento

A livello Europeo, la gestione di questi rifiuti è ad oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, che sostituisce le precedenti 2002/96/EU e 2003/108/EU, con lo scopo di promuovere il recupero dei RAEE e ridurne la quantità e la pericolosità.

COSA PREVEDE IL PARLAMENTO UE?

LEGGI LA DIRETTIVA 2012/19!

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In Italia, la Direttiva è stata recepita inizialmente con il D.Lgs. n.151 del 25 novembre 2005, con il quale si è definito il funzionamento del Sistema di gestione dei RAEE in Italia, sostituito poi, assieme ai successivi decreti attuativi, dal D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014, attualmente in vigore.

Il D.Lgs. 49/2014 rafforza il ruolo del “Centro di Coordinamento” che ha il compito di monitorare i flussi di rifiuti tecnologici, attraverso la gestione di un elenco in cui vanno iscritti tutti gli impianti di trattamento RAEE. Il Decreto introduce anche altre novità, quali requisiti tecnici per le spedizioni transfrontaliere di AEE, misure volte a incentivare la preparazione al riutilizzo dei prodotti, l’aumento dei target di raccolta (gestione entro il 2019 dell’85% sul totale dei RAEE generati dalle famiglie italiane o il 65% delle apparecchiature immesse sul mercato), nonché alcuni obblighi le imprese di distribuzione e vendita AEE, descritti nel seguito.

LEGGI IL DECRETO LEGISLATIVO 49/2014!

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Gli obblighi per i produttori di AEE

produttori di AEE devono:

  1. Iscriversi tramite la Camera di Commercio al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE;
  2. Finanziare le operazioni di prelievo e trasporto dei RAEE domestici dai centri di raccolta comunale;
  3. Finanziare le operazioni di trattamento e recupero;
  4. Comunicare annualmente le quantità di AEE immesse sul mercato e le quantità reimpiegate, recuperate o riciclate.

Gli oneri per le operazioni di prelievo, trasporto, trattamento e recupero sono ripartiti tra i produttori, secondo una quota calcolata in base al quantitativo di AEE immessi sul mercato.

I produttori possono adempiere ai propri obblighi in forma individuale (tramite autorizzazione del MATTM) oppure aderendo a sistemi di gestione collettivi, organizzati in forma consortile.

I sistemi collettivi sono a loro volta riuniti nel Centro di Coordinamento (CDC) RAEE.

Gli obblighi per le imprese di distribuzione/vendita AEE

Il Distributore/venditore è la persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese che operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’AEE.

L’installatore o il gestore del centro di assistenza che vende le apparecchiature ai clienti assume la veste di distributore/venditore anche se l’attività di vendita non è per questo soggetto prevalente.

distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono obbligati a ritirare gratuitamente i RAEE domestici di cui il consumatore intenda disfarsi:

  • nel momento in cui viene consegnata un’apparecchiatura nuova, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita (Modalità “uno contro uno”);
  • anche senza obbligo di acquisto da parte dell’utente di un’AEE equivalente, limitatamente al caso dei RAEE di “piccolissime dimensioni”, ossia inferiori a 25 cm per ognuna delle dimensioni (Modalità “uno contro zero” introdotta dal DM 121/2016).

Il distributore può tuttavia rifiutarsi di ritirare il rifiuto in due casi:

  • nel caso vi sia un rischio concreto di contaminazione del personale incaricato al ritiro;
  • nel caso l’apparecchiatura sia stata “manomessa” dall’utente con la rimozione di componenti essenziali o la presenza di rifiuti diversi dai RAEE.

I distributori autorizzati all’attività di vendita di AEE domestiche devono quindi:

  1. Iscriversi all’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, indicando sia i mezzi di cui si avvarranno, se effettueranno direttamente il trasporto, sia il luogo di raggruppamento;
  2. Registrarsi al portale del Centro Di Coordinamento (CDC) RAEE;
  3. Organizzare il luogo di raggruppamento presso il punto vendita o presso altro luogo dichiarato; il raggruppamento deve essere gestito come un deposito temporaneo di rifiuti, inoltre i RAEE ritirati devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg. Qualora non siano stati raggiunti i 3.500 kg, la durata del deposito non deve comunque superare 1 anno;
  4. Tenere la documentazione prevista dalla normativa per la gestione in modalità semplificata (1 contro 1 – 1 contro 0): all’atto del ritiro del RAEE il distributore deve compilare uno schedario numerato progressivamente e conforme al modello di cui all’Allegato I al DM 65/2010. Il trasporto dei RAEE è accompagnato dal documento di trasporto conforme al modello di cui all’Allegato II del DM 65/2010);
  5. Assicurare il trasporto dei RAEE ritirati (in proprio o tramite terzi):
    • presso il centro di raccolta del Comune dove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa
    • presso il luogo di raggruppamento autorizzato, oppure
    • direttamente presso impianti autorizzati al trattamento dei RAEE
  6. Informare i consumatori sulla gratuità del ritiro.

Gli obblighi per i produttori di Rifiuti da AEE (consumatori)

I produttori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere i comuni cittadini, oppure imprese/ enti privati o pubblici che decidono di disfarsi di tali macchinari (cosiddetti RAEE “professionali”).

Per una corretta gestione, i cittadini devono:

  • separare i RAEE dalle altre tipologie di rifiuti;
  • non smontare o manomettere le apparecchiature;
  • conferire i rifiuti ai centri di raccolta del Comune oppure direttamente ai distributori.

Le imprese o enti devono innanzitutto capire se i RAEE prodotti, pur provenendo da attività professionali, possano essere assimilabili ai domestici (per quest’ultimo caso, si rimanda al paragrafo precedente). Una volta appurato di avere a che fare con RAEE professionali, vi sono due opzioni:

  • RAEE immessi sul mercato prima del 31/12/2010: il ritiro del RAEE all’acquisto di un bene equivalente è obbligo direttamente del produttore AEE (non del distributore). Gli oneri della gestione del rifiuto sono in ogni caso in capo all’impresa/ente (produttore del rifiuto);
  • RAEE immessi sul mercato dopo il 31/12/2010: l’impresa/ente può richiedere al produttore AEE il ritiro presso l’indirizzo oppure consegnare l’apparecchiatura usata al distributore nell’ambito della raccolta RAEE professionali attivata dal produttore. In questo caso gli oneri per la gestione del rifiuto sono del produttore AEE.

Sempre nel caso di RAEE professionali, il produttore può delegare i distributori di AEE, gli installatori e i centri assistenza tecnica al ritiro di tali apparecchiature nell’ambito dell’organizzazione del sistema di raccolta, ma la destinazione dovrà essere un impianto autorizzato indicato dal produttore e non un centro comunale di raccolta.

LEGGI LA GUIDA ALLA GESTIONE DEI RAEE!

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Stefano Reniero

Come Amministratore di NEXTECO guido lo sviluppo di nuovi servizi e supporto i miei colleghi nelle sfide più impegnative, mettendo a loro disposizione la mia esperienza e le mie competenze. La mia passione è interpretare le esigenze emergenti e trasformarle in proposte di valore concrete per i nostri clienti.
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